INAIL: RIVALUTATO IL VALORE DELL'INDENNITA' RISARCITORIA DEL DANNO BIOLOGICO

*La circolare INAIL n. 37 del 07/07/2009 ha determinato la rivalutazione in via straordinaria del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, dando, così, un contenuto concreto ad uno dei principi cardine del sistema di tutela antinfortunistica dei lavoratori, cioè la determinazione del periodico aggiornamento delle prestazioni indennitarie erogate dallo stesso istituto previdenziale. In tal modo, dunque, si è resa effettiva e costante la garanzia dei “/mezzi adeguati alle esigenze di vita/”, che l'art. 38 della Costituzione italiana affida al trattamento assicurativo degli invalidi del lavoro. Il D.Lgs. n. 38/2000, infatti, non forniva adeguato significato alla suddetta garanzia costituzionale perché sebbene lo stesso introducesse il riconoscimento del danno biologico, non prevedeva un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della “Tabella degli indennizzi del danno biologico” approvata con D.M. Del 12/07/2000. In tale modo, dunque, si determinava la cristallizzazione degli importi degli indennizzi sui valori dell'anno 2000, con progressiva diminuzione della tutela dei lavoratori. La suddetta circolare INAIL n. 37/09, dunque, oltre a preservare conformemente a costituzione il diritto dei lavoratori ad un equo indennizzo, rende concreta la previsione introdotta con il protocollo sul /welfare/ (Decreto Interministeriale del 27/03/2009), il quale ha disposto, *a decorrere dal 01/01/2008*, *un aumento del 8,68% dell'indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico*. L'aliquota da applicarsi in aumento corrisponde al 50% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta da luglio 2000 a dicembre 2007; tale aumento ha carattere straordinario e non deve intendersi come un aggiornamento delle tabelle ministeriali sul danno biologico, per cui la stessa legge sul /welfare/ rimanda al legislatore al fine di stabilire un meccanismo di adeguamento automatico. Il campo di applicazione dell'aumento straordinario introdotto riguarda:      - i ratei di rendita maturati, con riferimento agli importi      relativi alla quota che ristora il danno biologico, e gli      indennizzi in capitale liquidati dal 01/01/2008;      - esclusivamente agli *importi effettivamente erogati dall'INAIL. Per ciò che riguarda gli accertamenti provvisori:      - l'incremento non si applica agli importi erogati antecedentemente      al 01/01/2008, bensì all'eventuale importo erogato a seguito di      provvedimento emanato a decorrere dalla predetta data, a      conclusione dell'accertamento definitivo;      - se effettuati a decorrere dal 01/01/2008, l'incremento si applica,      in ogni caso, a seguito di accertamento definitivo. In caso di revisione e aggravamento, l'incremento si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato a far data dal 01/01/2008. Si sottolinea, in conclusione, che le fattispecie regolate dalle nuove disposizioni saranno gestite tramite procedura automatica per la quale si sta provvedendo alle necessarie implementazioni.  Valentina De Palo