Sconti all'imprenditore che rimuove le irregolarità sulla sicurezza

Potranno usufruire di forti sconti di pena i vertici dell'impresa che rimuovono tempestivamente le irregolarità, anche quelle riscontrate prima dell'entrata in vigore del testo unico n. 81/2008  <!--break-->Lo ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 29545 del 17 luglio 2009, interpretando per la prima volta le norme sulla sicurezza del lavoro dopo l'entrata in vigore del nuovo Dlgs 9/04/2008, n. 81. L'importanza di tale decisione risiede anche nel fatto che la riduzione di un terzo della pena "è applicabile anche per fatti pregressi". La sentenza tratta il caso del responsabile di una ditta individuale che lavorava su un cantiere a Napoli, le cui impalcature non erano dotate dei parapetti e di un adeguato impianto elettrico. A seguito di una verifica l'uomo era stato denunciato alla direzione provinciale del lavoro del capoluogo campano. L'anno scorso il Tribunale lo aveva condannato per vari reati a tremila euro di multa con le attenuanti. Contro tale decisione l'imputato proponeva ricorso in Cassazione chiedendo uno sconto di pena. La terza sezione penale lo ha accolto interpretando in senso estensivo l'art. 303 del nuovo Testo Unico. In particolare nella sentenza si legge:  "la  norma applicabile in parte qua perchè più favorevole all'imputato, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino a un  terzo per il contravventore che, entro i termini dell'articolo 491  c.p.p., si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrati dagli organi di viglialnza e dalle eventuali conseguenze dannose del reato. Sicchè sotto questo profilo il ricorso si presenta non manifestamente infondato". Questa è una delle primissime sentenze che interpretano il nuovo testo unico ed è uno dei casi in cui i giudici abbandonano per un attimo la linea dura sulla responsabilità di azienda e datori di lavoro in materia di sicurezza.