E' necessario ricercare la reale volontà delle parti senza attribuire al contratto definitivo alcuna prevalenza rispetto a quello preliminare <!--break--> *Con sentenza in data 9 luglio 2009 il Tribunale di Saluzzo (CN) si è pronunciato in materia di rapporti tra contratto preliminare e successivo atto di trasferimento definitivo, relativamente ad una vicenda che vedeva opposti due conuigi ed una società immobiliare per la mancata esecuzione a regola d'arte, da parte di quest'ultima, dei lavori di costruzione oggetto del capitolato d'appalto allegato al preliminare di vendita. Il Tribunale chiamato a stabilire a quale dei due contratti stipulati le parti abbiano dato prevalenza, ha disatteso l'indirizzo prevalente della giurisprudenza che dà al contratto definitivo valore di fonte esclusiva dei diritti e dei doveri negoziali delle parti. Nella sentenza si legge:"la pari considerazione dei due titoli negoziali concernenti la medesima vicenda giuridica, nell'ambito del giudizio in ordine alla effettiva attuazione del rapporto contrattuale così creato [...], si traduce nella necessità di ricercare la reale volontà delle parti senza attribuire al contratto definitivo alcuna prevalenza sotto questo profilo , del resto difficilmente prospettabile in considerazione della sua prevalente funzione solutoria rispetto agli obblighi assunti dalle parti".