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L'amministratore di sostegno e l'interdizione: possibile coincidenza?

By tpp
Creato 2007-03-06 17:52

Con la sentenza n. 440 del 30 novembre 9 dicembre 2005 la Corte Costituzionale è intervenuta al fine di chiarire i dubbi interpretativi originati dalla L. 6 del 9 gennaio 2004 con riguardo ai confini di applicazione delle misure predisposte dall'ordinamento a tutela dei soggetti deboli: interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno.

Secondo il giudice remittente, a seguito della L. 6/2004 si sarebbe creato una sostanziale coincidenza della norma che regola l'interdizione (e l'inabilitazione) con la norma che regola l'amministrazione di sostegno e ciò sia dal punto di vista dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione della misura sia dal punto di vista degli effetti. Il Giudice a quo rileva infatti che in base all'art. 404 del Codice Civile l'amministrazione di sostegno è applicabile anche nel caso di incapacità totale o permanente del beneficiario di provvedere ai propri interessi a causa di infermità o menomazione psichica; ugualmente, l'art. 414 c.c. ai fini della dichiarazione della interdizione richiede una incapacità di provvedere ai propri interessi indotta da abituale infermità di mente.

Con riguardo agli effetti delle misure, il giudice a quo rileva che la L. 6/2004 ha modificato anche l'istituto della interdizione consentendo che taluni poteri possano essere esercitati dall'interdetto autonomamente o con l'ausilio del tutore (art. 427 c.c.). Alla luce di quanto precede, anche sotto il profilo degli effetti delle misure in analisi il giudice ravvisa una sovrapposizione che determina un problema di costituzionalità della norma.

Secondo il giudice remittente la denunciata irragionevolezza del sistema potrebbe essere eliminata ove fosse possibile interpretare l'istituto dell'amministrazione di sostegno (ovvero gli artt. 404, 405 n. 3 e 4 e 409 c.c.) nel senso della sua applicabilità alle ipotesi di infermità psichica meno gravi di quelle che giustificherebbero l'applicazione dell'interdizione e dell'inabilitazione, con possibilità per il giudice tutelare di modulare il proprio intervento con misure mirate alle effettive necessità del beneficiario.

La Corte Costituzione ha in parte accolto questa tesi, negando una sovrapposizione della finalità degli istituti dell'amministrazione di sostegno e dell'interdizione o inabilitazione precisando che non sarebbe conforme alla normativa un provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno che limiti completamente la capacità del beneficiario, invece di essere puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto.

La Corte in pratica, richiama, il principio contenuto nell'art. 1 della L. 6/2004 che ha individuato quale finalità della legge quella "di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".


A cura dell'Avv. Elena Albini


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