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 <title>Tamos &amp; Partners - Dir. civile</title>
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 <title>Le responsabilità nascenti dalla gestione delle ridotte capacità di agire, di intendere e di volere</title>
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 <description>&lt;p&gt;In data 22 maggio 2008 lo studio ha tenuto un convegno relativo alla capacità giuridica ed alla capacità d&#039;agire, quali punto di partenza per l&#039;analisi dei rapporti e/o responsabilità che possono sorgere rispetto a tutti quei soggetti dalle ridotte capacità.&lt;/p&gt;
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 <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 07:39:43 -0700</pubDate>
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 <title>Trattamento medico arbitrario: stop alle incriminazioni per omicidio preterintenzionale</title>
 <link>http://www.avvocatinteam.com/consenso_informato</link>
 <description>&lt;p&gt;La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 14 marzo 2008 n. 11335 affronta &lt;em&gt;funditus&lt;/em&gt; la materia del consenso informato in ambito medico nonché delle conseguenze penali in capo al sanitario in caso di decesso del paziente.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Per quanto concerne la questione del consenso il Giudice Nomofilattico conferma l&#039;impostazione secondo la quale &amp;ldquo;&lt;em&gt;dalla autolegitimazione dell&#039;attivit&amp;agrave; medica non pu&amp;ograve; trarsi la convinzione che il modico possa al di fuori di taluni casi eccezionali (allorch&amp;eacute; il paziente non sia in grado per le sue condizioni di prestare un qualsiasi consenso o dissenso, ovvero, pi&amp;ugrave; in generale, ove sussistano le condizioni dello stato di necessit&amp;agrave; di cui all&#039;art. 54) intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del paziente&lt;/em&gt;&amp;rdquo;.  In sostanza, &amp;ldquo;l&lt;em&gt;a legittimit&amp;agrave; di per s&amp;eacute; dell&#039;attivit&amp;agrave; medica richiede per la sua validit&amp;agrave; e concreta liceit&amp;agrave;, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceit&amp;agrave; del trattamento medico chirurgico&lt;/em&gt;&amp;rdquo;. Il consenso del paziente, dunque, non costituisce ipotesi di &amp;ldquo;consenso scriminante&amp;rdquo; ex art. 50 c.p. ma il presupposto per l&#039;esercizio di una attivit&amp;agrave;, quella sanitaria, avente diretto fondamento nell&#039;ordito costituzionale (artt. 2, 3, 32 Cost.). Esso &amp;ldquo;&lt;em&gt;asserisce alla libert&amp;agrave; morale del soggetto e alla sua autodeterminazione, nonch&amp;eacute; alla sua libert&amp;agrave; fisica intesa come rispetto della propria integrit&amp;agrave; corporea, le quali sono tutte profili della libert&amp;agrave; personale proclamata inviolabile dall&#039;art. 13 Cost&lt;/em&gt;.&amp;rdquo; . Il consenso informato ha come contenuto concreto &amp;ldquo;&lt;em&gt;la facolt&amp;agrave; non solo di scegliere tra le diverse possibilit&amp;agrave; di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale ( v. Cass. civile, Sezione III, 4 ottobre 2007, n. 21748). Tale conclusione, fondata sul rispetto del diritto del singolo alla salute, tutelato dall&#039;art. 32 Costituzione (per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge), sta a significare che il criterio di disciplina della relazione medico malato &amp;egrave; quello della libera disponibilit&amp;agrave; del bene salute da parte del paziente in possesso delle capacit&amp;agrave; intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelte che pu&amp;ograve; comportare il sacrificio del bene stesso della vita e che deve essere sempre rispettata dal sanitario&lt;/em&gt;&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;
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 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/14">Articoli</category>
 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/6">Dir. civile</category>
 <pubDate>Tue, 27 May 2008 05:58:46 -0700</pubDate>
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 <title>L&#039;amministratore di sostegno e l&#039;interdizione: possibile coincidenza?</title>
 <link>http://www.avvocatinteam.com/amministratore_sostegno</link>
 <description>&lt;p&gt;Con la sentenza n. 440 del 30 novembre 9 dicembre 2005 la Corte Costituzionale  è intervenuta al fine di chiarire i dubbi interpretativi originati dalla L. 6 del 9 gennaio 2004 con riguardo ai confini di applicazione delle misure predisposte dall&#039;ordinamento a tutela  dei soggetti deboli: &lt;strong&gt;interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Secondo il giudice remittente, a seguito della L. 6/2004 si sarebbe creato una &lt;strong&gt;sostanziale coincidenza&lt;/strong&gt; della norma che regola l&#039;interdizione (e l&#039;inabilitazione) con la norma che regola l&#039;amministrazione di sostegno e ciò sia dal punto di vista dei presupposti di fatto che legittimano l&#039;adozione della misura sia dal punto di vista degli effetti. Il Giudice &lt;em&gt;a quo&lt;/em&gt; rileva infatti che in base all&#039;art. 404 del Codice Civile l&#039;amministrazione di sostegno è applicabile anche nel caso di incapacità totale o permanente del beneficiario di provvedere ai propri interessi a causa di infermità o menomazione psichica; ugualmente, l&#039;art. 414 c.c. ai fini della dichiarazione della interdizione richiede una incapacità di provvedere ai propri interessi indotta da abituale infermità di mente.&lt;/p&gt;
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 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/15">Commenti</category>
 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/6">Dir. civile</category>
 <pubDate>Tue, 06 Mar 2007 09:52:12 -0800</pubDate>
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 <title>Due nuovi libri su diritto sanitario</title>
 <link>http://www.avvocatinteam.com/node/127</link>
 <description>&lt;p&gt;Sono state date alle stampe &lt;a href=&quot;http://www.avvocatinteam.com/node/106&quot;&gt;altre&lt;/a&gt; due opere in materia di diritto sanitario, sotto forma di agili interventi, uno sulla responsabilità dello psichiatra, l&#039;altro in materia di responsabilità in ginecologia. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Anche questi libri dovrebbero a breve essere disponibili nelle librerie scientifiche.&lt;/p&gt;
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 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/14">Articoli</category>
 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/6">Dir. civile</category>
 <pubDate>Mon, 28 Nov 2005 06:20:09 -0800</pubDate>
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 <title>Nuove norme sulla vendita a domicilio</title>
 <link>http://www.avvocatinteam.com/node/115</link>
 <description>&lt;p&gt;Dal 17 settembre 2005 tutti gli incaricati alla vendita diretta a domicilio sono obbligati a portare il tesserino di riconoscimento. Lo prevede la legge n. 173 del 17 agosto 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005, che disciplina e regolamenta la vendita diretta a domicilio e vieta tutte le forme di vendita piramidali, le cosiddette &#039;&#039;catene di Sant&#039;Antonio&#039;&#039;.&lt;/p&gt;
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 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/6">Dir. civile</category>
 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/13">Notizie</category>
 <pubDate>Wed, 21 Sep 2005 00:32:08 -0700</pubDate>
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 <title>Nuovo codice delle assicurazioni</title>
 <link>http://www.avvocatinteam.com/node/113</link>
 <description>&lt;p&gt;Nella direzione di mantenere una delle promesse fatte all&#039;inizio della campagna elettorale, il Governo ha emanato il nuovo testo unico destinato a regolare l&#039;attività delle compagnie assicurative, che entrerà in vigore il 01/01/2006, a condizione che sia emanato il regolamento governativo integrativo.&lt;/p&gt;
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 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/6">Dir. civile</category>
 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/13">Notizie</category>
 <pubDate>Wed, 07 Sep 2005 01:50:43 -0700</pubDate>
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 <title>Due nuovi libri in tema di responsabilità medica</title>
 <link>http://www.avvocatinteam.com/node/106</link>
 <description>&lt;p&gt;Due monografie divulgative sulla responsabilità medica sono stati scritti da Carlo Piana e Lorenzo Tamos, pubblicati da Lingo Med, una casa specializzata in letteratura medico-scientifica. I volumi si occupano uno della responsabilità del medico di pronto soccorso, e in generale della medicina d&#039;urgenza, e l&#039;altro della responsabilità del medico nella cura dell&#039;infezione da HIV (il virus responsabile dell&#039;AIDS).&lt;/p&gt;
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 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/14">Articoli</category>
 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/6">Dir. civile</category>
 <pubDate>Tue, 21 Jun 2005 08:12:18 -0700</pubDate>
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 <title>Divieto di fumo nei locali pubblici e privati</title>
 <link>http://www.avvocatinteam.com/node/12</link>
 <description>&lt;p&gt;Anche nei locali adibiti a ufficio privato la normativa sul divieto di fumo si applica, con conseguente sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, in tutti i locali in cui deve accedere più di un lavoratore.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Questa è in tutta apparenza l&#039;estensione della norma prevista dall&#039;art. 51 della L. 3/2003. La posizione della circolare interpretativa è a nostro giudizio da condividere, in quanto la dizione &quot;utenti&quot; deve essere interpretata in modo ampio, come &quot;utenti dei locali&quot;, e non come &quot;utenti del servizio&quot;.&lt;/p&gt;
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 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/6">Dir. civile</category>
 <category domain="http://www.avvocatinteam.com/taxonomy/term/13">Notizie</category>
 <pubDate>Tue, 11 Jan 2005 09:01:12 -0800</pubDate>
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